Affissione manifesti e locandine

Le locandine, precedentemente vidimate e dopo aver pagato l’Imposta per la Pubblicità Temporanea se dovuta, vengono esposte solo all’interno delle vetrine di attività commerciali e di locali pubblici sulla base dell’elenco di indirizzi in dotazione (in numero di 1 copia per esercizio), esclusivamente con l’autorizzazione del gestore e durante l’orario di apertura.

Nel caso in cui si verifichi l’impossibilità di effettuare la consegna per assenza di persone, per la mancata apertura di porte e/o portoni o per la chiusura delle attività stesse, le mancate consegne vengono annotate, ri-programmate e in un secondo momento regolarmente effettuate. A conclusione del servizio viene fornito l’elenco completo di tutte le attività che hanno aderito alla locandina.